PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità, con compiti di indirizzo e di controllo sulle politiche di attuazione del principio di parità di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in materia.

Art.  2.

      1. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

Art.  3.

      1. La Commissione:

          a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte

 

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dalle pubbliche amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere;

          b) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, ai fini dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione;

          c) promuove attività di indagine e di monitoraggio periodico sulla partecipazione femminile alla vita politico-istituzionale del Paese nonché al mondo del lavoro, pubblico e privato;

          d) promuove iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo;

          e) esprime parere, non vincolante, sulle nomine negli organismi nazionali di parità.

      2. Il Ministro per le pari opportunità riferisce alla Commissione, ogni sei mesi, sulle iniziative, anche di carattere normativo, assunte o che intende assumere e sulle altre attività comunque dirette a dare attuazione al principio di parità.

Art.  4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.